Reale Mutua
Reale Mutua

La garanzia è prestata a favore di tutti coloro che sono iscritti al sindacato contraente. La garanzia decorre dalle ore 24 del giorno di iscrizione al sindacato.

 

RISCHIO ASSICURATO

 

La garanzia è prestata esclusivamente per la responsabilità civile ricadente sugli assicurati per danni arrecati direttamente alla pubblica amministrazione o a terzi in conseguenza a comportamenti degli alunni trovantisi sotto la responsabilità degli assicurati stessi. La garanzia vale anche quando la pubblica amministrazione abbia risarcito il terzo e agisca in via di rivalsa nei confronti degli assicurati.

 

DANNI PATRIMONIALI

 

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato (insegnanti di ogni ordine e grado) di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, di perdite pecuniarie (patrimoniali) involontariamente cagionate a terzi nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali descritte in polizza.

 

La garanzia vale inoltre per le somme che l’Assicurato debba rifondere allo Stato, alla Pubblica Amministrazione, all’Ente di appartenenza:

  • - per perdite pecuniarie direttamente cagionale ai medesimi Enti (responsabilità amministrativa e/o contabile) purché il danno venga accertato e quantificato dal giudice competente con sentenza passata in giudicato e sempre che l’azione di responsabilità sia promossa nei modi e nei termini di legge, fino alla concorrenza del sottolimite annuo previsto in polizza;
  • - per perdite pecuniarie a seguito dell’esercizio di rivalsa da parte dei suddetti Enti che abbiano risarcito il terzo danneggiato;
  • - per perdite pecuniarie si intende il pregiudizio economico risarcibile ai termini di polizza, che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o di danneggiamenti a cose (danni già coperti dalla polizza base di responsabilità civile);
  • - la garanzia è prestata esclusivamente per il fatto proprio di ciascun soggetto assicurato iscritto al sindacato.
 

RISCHI COMPRESI

 

La garanzia comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni derivanti dall’eventuale svolgimento di incarichi di preposto al servizio di sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro in base al disposto del D.L. n° 626 del 1994;

 

RISCHI ESCLUSI

 

L'assicurazione non vale per le perdite pecuniarie conseguenti a:

 
  • 1. smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o di titoli al portatore nonché per le perdite derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina o incendio;
  • 2. inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché a danno ambientale;
  • 3. responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla Legge;
  • 4. scelte e decisioni di natura discrezionale, attività di consulenza e, comunque, mancato raggiungimento del fine o insuccesso di iniziative a qualunque titolo o scopo intraprese;
 

MASSIMALI DI GARANZIA

 

L’assicurazione è prestata fino alla concorrenza di un massimale di Euro 1.000.000 con il limite di:

 
  • - Euro 500.000 per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali;
  • - Euro 300.000 per danneggiamenti a cose o animali anche se appartenenti a più persone;
  • - Euro 50.000 per danni puramente pecuniari (patrimoniali).
 

Relativamente alla garanzia “Danni Puramente Pecuniari” in caso di sinistro rimane a carico dell’assicurato una franchigia di € 50.

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