La garanzia è prestata a favore di tutti coloro che sono iscritti al sindacato contraente. La garanzia decorre dalle ore 24 del giorno di iscrizione al sindacato.
La garanzia è prestata esclusivamente per la responsabilità civile ricadente sugli assicurati per danni arrecati direttamente alla pubblica amministrazione o a terzi in conseguenza a comportamenti degli alunni trovantisi sotto la responsabilità degli assicurati stessi. La garanzia vale anche quando la pubblica amministrazione abbia risarcito il terzo e agisca in via di rivalsa nei confronti degli assicurati.
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato (insegnanti di ogni ordine e grado) di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, di perdite pecuniarie (patrimoniali) involontariamente cagionate a terzi nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali descritte in polizza.
La garanzia vale inoltre per le somme che l’Assicurato debba rifondere allo Stato, alla Pubblica Amministrazione, all’Ente di appartenenza:
La garanzia comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni derivanti dall’eventuale svolgimento di incarichi di preposto al servizio di sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro in base al disposto del D.L. n° 626 del 1994;
L'assicurazione non vale per le perdite pecuniarie conseguenti a:
L’assicurazione è prestata fino alla concorrenza di un massimale di Euro 1.000.000 con il limite di:
Relativamente alla garanzia “Danni Puramente Pecuniari” in caso di sinistro rimane a carico dell’assicurato una franchigia di € 50.