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Supplenze, domande dal 10 al 21 agosto

Il ministero ha illustrato la circolare ai sindacati. La delegazione della Gilda ha chiesto di intervenire con una nota chiarificatrice per evitare difformità di trattamento a livello territoriale

Nella mattinata di giovedì 5 agosto si è tenuto l’incontro, inizialmente previsto per il 4, tra le OO.SS e l’amministrazione per l’informativa relativa all’emanazione della circolare sulle supplenze e sulle immissioni in ruolo degli IRC e del personale educativo.

Per l’amministrazione era presente il Dottor Serra che ha illustrato la circolare che ricalca sostanzialmente quella dello scorso anno se non per le innovazioni previste dal Decreto sostegni bis.

Le nomine a tempo determinato verranno fatte su piattaforma telematica e riguarderà due procedure distinte:
 

 

 
 

  • una, finalizzata ad una successiva immissione in ruolo, riservata ai docenti che hanno i requisiti previsti dall’art 59 comma (abilitati in I fascia con 3 anni di servizio in una scuola statale per i posti comuni semplicemente specializzati per i posti di sostegno)
  • una seconda per il conseguimento delle supplenze ordinarie aperta a tutti gli aspiranti presen-ti nelle GAE e nelle GPS


Le domande potranno essere effettuate nel periodo che spazia dal 10 al 21 agosto mentre, entro il 13 agosto, gli USR dovranno pubblicare le disponibilità residue da tutte le operazioni legate alle immissioni in ruolo e i posti da accantonare per i concorsi ordinari da svolgere in corso d’anno.

Fermo restando che le istruzioni per la compilazione delle domande sono demandate ad un’apposita guida operativa che verrà predisposta dal gestore della piattaforma.

Dalla circolare si evince che:


 

  • la mancata presentazione della domanda implica l’esclusione dalla procedura;
  • la mancata indicazione di alcune sedi corrisponde alla rinuncia ad una nomina riferita a quelle sedi;
  • la mancata assegnazione di un incarico non preclude la partecipazione a successive operazioni di nomina comprese quelle gestite da graduatorie di istituto;
  • per il personale di ruolo la partecipazione è consentita per tutti coloro che non sono soggetti ai vincoli previsti dall’art. 399 comma 3 del testo unico (immissioni in ruolo a partire dal giorno 1 settembre 2020);
  • i docenti che hanno ricevuto una proposta di nomina in ruolo con presa di servizio il giorno 1 settembre 2021 possono rinunciare alla proposta di nomina a tempo indeterminato ed accettare una nomina da GPS.


Per il resto, la circolare riporta le indicazioni in linea con le note dei precedenti anni scolastici:


 

  • le nomine riguardano posti comuni e di sostegno su posto annuale o fino al termine delle attività didattiche, compresi tutti gli spezzoni superiori alle 6 ore che non concorrono alla formazione di una cattedra o di un posto orario;
  • una nomina conseguita sulla base di una graduatoria di istituto può essere lasciata per accettare una nomina da GAE/GPS;
  • la presentazione delle MAD può essere fatta in una sola provincia ed esclusivamente da aspiranti non presenti in nessuna graduatoria provinciale o di istituto.


Valgono le sanzioni previste dall’art. 14 dell’OM 60/2020:


 

  • per la rinuncia alla supplenza docente o l’assenza alla convocazione: perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie a esaurimento e provinciali per il medesimo insegnamento;
  • per la mancata presa in servizio dopo aver accettato la nomina: non si possono conseguire altre supplenze per il medesimo insegnamento sia sulla base delle GAE che sulla base delle GPS;
  • per l’abbandono del servizio: l’aspirante perde la possibilità di conseguire supplenze, sia dalle GAE e dalle GPS che dalle graduatorie d’istituto, per tutte le graduatorie di tutti i posti o classi di concorso in cui è inserito.


La nostra delegazione ha posto all’attenzione dell’amministrazione due problematiche non ancora risolte:


 

  •  la difformità a livello territoriale dei vari UST riguardo alla richiesta di inserimento negli elenchi aggiuntivi per posti di sostegno da parte di docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione all’estero e sono in attesa del riconoscimento;
  • il depennamento da tutte le graduatorie (escluse le GM di un concorso ordinario) di docenti con nomina in ruolo con riserva che hanno superato il periodo di prova;
  • problematiche relative alle nomine su posti di sostegno sulla base delle graduatorie incrociate dei docenti privi di titolo di specializzazione.

 

Riguardo alle questioni presentate, l’amministrazione ha risposto affermando che il titolo di specializzazione deve essere stato conseguito effettivamente entro il 31 luglio, quindi l’inserimento di chi è in attesa di riconoscimento va precluso.
Per quanto riguarda, invece, il depennamento di docenti assunti con riserva, l’amministrazione ribadisce che può essere fatto in caso di una nomina in ruolo a pieno titolo e non a situazioni ancora pendenti.
Per quanto concerne la problematica delle graduatorie incrociate, l’amministrazione afferma che il problema prospettato non sussiste in quanto il sistema assegna la nomina in base all’ordine di preferenze espresso dall’aspirante. Esiste quindi la possibilità di inserire la richiesta di nomina da graduatorie incrociate in un qualunque posto dell’elenco e tale richiesta andrà soddisfatta, se spetta di diritto, prima di procedere alla riga successiva.

Per tali aspetti, comunque, l’amministrazione rimanda ad un incontro con il gestore questo pomeriggio alle ore 15.

Preso atto delle risposte, abbiamo chiesto al Dottor Serra di intervenire con una nota chiarificatrice per evitare difformità di trattamento a livello territoriale.

L’incontro è proseguito con la presentazione del decreto per l’immissione in ruolo dei docenti di religione cattolica e del personale educativo.


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pubblicato il 15/11/2024
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