Cosa vuol dire Part-time
Nel mondo del lavoro il contratto a tempo parziale (part-time), si configura come una prestazione lavorativa con orario inferiore a quello previsto dal Contratto Nazionale. Nella scuola l’orario completo si differenzia in base all’ordine in cui si presta servizio, quindi:
Tipologie di part-time
Le tipologie di part-time previste dai nostri ordinamenti sono:
Il Part-time nel caso di incarichi annuali
La possibilità di stipulare contratti a tempo parziale per i docenti con incarico annuale, è sancita dal CCNL 2006-2009 comma 6 articolo 25, che recita: “L'assunzione a tempo determinato e a tempo indeterminato può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest'ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 4 indica anche l'articolazione dell'orario di lavoro”.
In base a questa norma contrattuale i docenti incaricati fino al temine delle attività didattiche e annuali possono chiedere di lavorare in regime part-time al momento della presa di servizio. La domanda va prodotta al dirigente scolastico della scuola assegnata.
Chi valuta la domanda
La valutazione della domanda avviene ad opera dell’amministrazione sulla base della Legge 662/1996, per come modificata dal DL 112/2008, infatti la trasformazione del rapporto di lavoro in part-time non è più automatica. Quindi, una volta presentata la domanda l’amministrazione avrà 60 giorni di tempo per valutarla sulla base di tre elementi:
In caso di diniego il Dirigente Scolastico dovrà motivare il proprio atto, in quanto potrebbe ripresentare la domanda oppure adire le vie legali. Nel caso in cui l’amministrazione si rendesse disponibile ad accogliere la domanda con diverse modalità rispetto a quelle prospettate dal docente, è necessario che ne dia comunicazione allo stesso, che dovrà eventualmente accettare.