A beneficiare della Card del docente, strumento utilizzato per accedere alle attività di aggiornamento e formazione obbligatoria, devono essere anche gli insegnanti a tempo determinato e non soltanto quelli assunti con contratto a tempo indeterminato. Nel negarla ai precari, dunque, il ministero dell’Istruzione ha violato i principi fondamentali di non discriminazione, uguaglianza, parità di trattamento e ragionevolezza riconosciuti e garantiti a livello europeo, internazionale e nazionale, e leso il principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione. Inoltre, poiché la formazione professionale è materia contrattuale e dopo il decreto legislativo 165/2001 non è intervenuta alcuna nuova norma a sottrarla alla contrattazione collettiva di categoria, è illegittimo che le disposizioni in merito previste dalla legge 107/2015 vengano fatte prevalere sul contratto. A stabilirlo è la sentenza emessa il 16 marzo 2022 dal Consiglio di Stato che, accogliendo l’appello di centinaia di precari aderenti allo Snadir, sindacato degli insegnanti di religione che fa parte della Federazione Gilda-Unams, ha annullato la precedente pronuncia con cui il Tar del Lazio nel luglio 2016 aveva respinto il ricorso. “Si tratta di una sentenza estremamente importante - commenta il coordinatore nazionale della Federazione Gilda-Unams, Rino Di Meglio - perché non si limita a dare ragione a chi ha presentato ricorso, ma afferma due importanti principi di carattere generale. Il primo afferma che vi sono limiti all’invasione della sfera contrattuale da parte del legislatore e che la formazione è competenza della contrattazione e non della legge. Il secondo, non meno importante, è che il personale precario non può subire un trattamento che lo discrimini rispetto ai colleghi di ruolo”. Roma, 17 marzo 2022 Ufficio stampa Gilda Insegnanti
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